L’antimafia e la sinistra smarrita

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Frank Stella, The Marriage of Reason and Squalor, II (1959)

Vi sono almeno due aspetti sui quali, dopo la sentenza di primo grado su Mafia Capitale, è possibile fare chiarezza. Il primo: i giudici non hanno detto che la mafia non esiste, o che non esiste a Roma. Ovunque sia arrivata la linea della palma di cui parlava Sciascia, i giudici non hanno detto affatto (perché non toccava loro dirlo) che non è arrivata a Roma, o che le organizzazioni mafiose non abbiano una presenza significativa nella Capitale. Hanno detto piuttosto che le associazioni criminali di Buzzi e Carminati non avevano carattere mafioso. Perché non ogni associazione a delinquere dedita alla corruzione, o al procacciamento di affari illeciti, anche con l’intimidazione e la violenza, è, per tutto questo, mafiosa.

Il secondo aspetto: i giudici hanno potuto infliggere pene assai severe, anche senza ricorrere alla qualificazione giuridica della mafiosità: 20 anni a Massimo Carminati, 19 anni a Salvatore Buzzi, più altre condanne non lievi inflitte agli oltre quaranta imputati coinvolti nel processo. Quel sistema di corruzione che la Procura di Roma, portandolo alla luce, aveva denominato «Mondo di Mezzo», c’era, ed è stato smantellato. Dal fatto che, secondo i giudici della X sezione, non era mafia, non si può dedurre insomma che erano quisquilie.

Questo non significa che l’ipoteca di mafiosità che ha gravato negli ultimi due anni sulla Capitale non abbia condizionato il clima politico, a Roma e nel Paese. Ed è su quest’ultimo aspetto della vicenda, cioè sulla corrente culturale, sulle idee e sui pensieri che alimentano quel clima, che occorre un supplemento di riflessione.

Siamo tutti partiti dall’idea che un conto è la corruzione, un altro è la mafia. Poi, però, considerato il carattere endemico della corruzione, siamo passati a sostenere che la corruzione è come la mafia: pericolosa, estesa e ramificata nei gangli dell’amministrazione pubblica, tra i colletti bianchi, proprio come la mafia siciliana, la camorra o la ‘ndrangheta. Il passo successivo è stato di aggiungere che la corruzione è, anzi, un modus operandi tipicamente mafioso. A quel punto è divenuto ovvio richiedere che mafia e corruzione venissero combattuti con gli stessi strumenti, e, infine, teorizzare che mafia e corruzione sono praticamente la stessa cosa.

Se aveste un dizionario sotto mano, scoprireste che in questo modo siamo scivolati da un uso proprio e circoscritto del termine ad un suo uso largo, generalizzato e, inevitabilmente, generico. Ma quel che la lingua può consentire con una certa disinvoltura, dovrebbe molto meno essere consentito nel sistema delle leggi. L’Italia si è dotata di una legislazione speciale per fronteggiare il fenomeno mafioso per una ragione molto precisa: la difficoltà di combattere la mafia con i mezzi previsti dal codice penale. La semplice associazione a delinquere si era rivelata strumento inefficace. Mafia era qualcosa di più dell’omertà, della violenza o dell’intimidazione: significava una società con propri codici simbolici, proprie regole, proprie gerarchie. Non un mondo di mezzo, ma un mondo intero: con una propria identità separata da quella pubblico-statuale (e proprio perciò capace anche di stabilire legami e connivenze con pezzi dello Stato). Per debellare questa realtà criminale, nel 1982 si introdusse, dopo l’omicidio del generale Dalla Chiesa, il 416 bis: per fronteggiare associazioni, la cui tenuta era più profonda e coesa di quanto non fosse quella di un mero sodalizio criminale. Ma se invece una sentenza disfa un’intera trama criminale senza far ricorso alla mafiosità dei consociati, come accade che l’esito processuale non venga giudicato un passo avanti, sul piano del diritto, e che lo si presenti anzi come un passo indietro? Evidentemente, il problema non è più l’efficacia nel contrasto al crimine, ma la mera possibilità di estendere indiscriminatamente le misure antimafia (e l’esercizio del potere inquirente che vi è connesso).

È in questo senso, del resto, che si sono mossi all’unisono tanto il legislatore quanto una giurisprudenza creativa: con inasprimenti di pena, percorsi penitenziari più severi e nuove tipologie di reato di difficile tipizzazione (l’associazione esterna, lo scambio elettorale politico-mafioso) fino alle recentissime modifiche al codice antimafia, con cui il Parlamento si appresta a autorizzare l’abnorme estensione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali a fatti di corruzione.

La consapevolezza che tutta la materia delle misure di sicurezza per i soggetti pericolosi richiede un rigoroso controllo di costituzionalità, ed è  oggi esposta anche ai sempre più penetranti rilievi della Corte Europea di Strasburgo, è spaventosamente scemata, fin quasi a scomparire: se non fra gli operatori del diritto, certo preso l’opinione pubblica e le stesse forze politiche. Comprese quelle alle quali è storicamente appartenuta una cultura dei diritti e delle garanzie, e che quindi dovrebbero ricordare che la prevenzione della pericolosità sociale è una preoccupazione tipicamente autoritaria, che ci viene dal codice penale Rocco, contro la quale la sinistra un tempo combatteva.

Oggi, invece, tende ad avallarla. E a sostenere tutte le richieste di maggiore sicurezza e le prassi più recessive nell’applicazione del diritto, senza più costituire un argine al dilagare delle misure preventive, all’indebolimento del principio di proporzionalità delle sanzioni penali, e all’ampliamento di una legislazione straordinaria.

Ovunque sia arrivata la linea della palma, è evidente che è la linea del diritto che oggi è più  difficile tracciare.

(Il Mattino, 24 luglio 2017)

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