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Una lezione di diritto e di storia

 

Banchetto

Mannuel Blasco, Banchetto offerto da Picasso in onore di H. Rousseau, Il Doganiere (1960)

La sentenza della Cassazione di accoglimento del ricorso di Alfredo Romeo contro l’ordinanza di custodia cautelare a suo carico contiene una piccola lezione di diritto, che conviene seguire nei suoi snodi principali. Romeo – lo si ricorderà – è finito in carcere accusato di condotte corruttive nell’ambito di un’attività investigativa che, partita dagli appalti all’ospedale Cardarelli, si è poi estesa ai rapporti con la centrale di acquisti pubblici Consip. La rete delle intercettazioni è stata gettata per pescare di tutto e di più, e nell’indagine è finito dentro anche il padre di Matteo Renzi, Tiziano, su cui si indaga per traffico di influenze illecite. Nel corso degli ultimi sei o sette mesi se ne sono però viste di tutti i colori: la Procura di Roma – per competenza divenuta titolare della parte dell’inchiesta che riguarda Consip – ha di fatto sconfessato il lavoro svolto dal Noe dei Carabinieri a cui la Procura napoletana aveva affidato le indagini; clamorose fughe di notizie si sono moltiplicate, intrecciate, accavallate; il pm napoletano John Henry Woodcock è finito sotto indagine disciplinare; infine, e soprattutto, il lavoro dei pm romani ha portato alla luce gravi manipolazioni del contenuto delle intercettazioni allegate all’inchiesta, opera del capitano Scafarto, con livelli di responsabilità tutti però ancora da chiarire.

Cosa c’è ora di nuovo nel pronunciamento della Cassazione? Una gragnuola di dubbi sul modo in cui si è proceduto sin qui. La Cassazione si rivolge al Tribunale del riesame, invitandola a riconsiderare i motivi del ricorso. E già qui c’è una prima lezione: contro un certo andazzo a motivare “in fotocopia” i provvedimenti, la Suprema Corte ricorda che l’apprezzamento del Tribunale deve essere «autonomo». Ciò in breve significa che se in fase di indagini preliminari sono state autorizzate intercettazioni (il cuore dell’indagine, per non dire il suo intero contenuto), non basta che il Tribunale faccia in seguito propria quell’autorizzazione: in presenza di eccezioni della difesa deve prendersi il disturbo di riconsiderare la materia per offrire una «autonoma valutazione» della legittimità delle captazioni effettuate.

Non basta. La Corte trova necessario ricordare che le intercettazioni non si autorizzano ex post, sulla base di quello che risulta dall’acquisizione del loro contenuto. Quindi, anche se l’ipotesi accusatoria dovesse in seguito cadere o essere riformulata, non per questo verrebbe meno il fondamento di legittimità di quegli atti. Si tratta di un principio di elementare buon senso, oltre che di diritto, che però viene sistematicamente utilizzato in modo furbesco. E la Cassazione non lo manda a dire. Spiega anzi in modo del tutto esplicito che soprattutto nell’impiego di strumenti di captazione particolarmente invasivi (i cosiddetti trojan informatici),  ci vuole un «onere motivazionale rafforzato». Non va bene – dice insomma la Cassazione: e meno male che lo dice! – che certi fatti si inquadrino sbrigativamente come fatti di criminalità organizzata allo scopo non di perseguire davvero l’ipotesi accusatoria, ma di vedersi autorizzare le intercettazioni. Questo è un altro, cattivo andazzo a cui la sentenza di ieri cerca per fortuna di mettere uno stop. Lo fa naturalmente affermando «un quadro di principi», ma non è ovviamente un caso che lo faccia proprio in questa circostanza, a proposito del caso Consip.

L’ultima lezione riguarda la custodia cautelare. Qui il giudizio della Corte è particolarmente severo, e colpisce ancor più in quanto vi è stata di recente, nel 2015, una riforma legislativa volta a rendere più stringenti e più rigorosi i motivi che rendono possibile l’adozione della misura. Se in materia di intercettazioni la politica fatica maledettamente a mettere paletti, in materia di custodia cautelare la politica i paletti ha cercato di metterli, ma a quanto pare ci pensa la magistratura a dribblarli. Evidentemente la riforma non è entrata nella cultura e nella prassi dei giudici italiani. La Cassazione infatti è costretta a ricordare che si può mandare in carcere qualcuno prima del processo se il pericolo di inquinamento delle prove è «concreto». Poi però aggiunge che non bisogna nemmeno che questo concreto pericolo si risolva in una mera «clausola di stile» priva di significato, come invece troppo spesso accade, ad esempio quando ci si limita a richiamare i molteplici fronti investigativi in cui l’indagato è coinvolto per desumerne una qualche pericolosità.

Qui, però, in maniera niente affatto accidentale, arriva anche un’ultima, forte critica all’inchiesta napoletana: la Corte infatti dichiara di non comprendere dall’ordinanza impugnata «di quali contenuti operativi consista ed in quali forme e modalità concrete s’inveri il “metodo”, o il “sistema” di gestione dell’attività imprenditoriale da parte del Romeo». Se non si vede il metodo, non si scorge il sistema, c’è il rischio – questo sì concreto – che gran parte delle accuse costruite per tirar dentro un’unica trama di aderenze connivenze e influenze l’imprenditore e il pubblico funzionario, il politico e il faccendiere, il parente e il generale, e insomma Napoli e Roma, gli affari e la politica, sia destinato a cadere come un castello di carte. Quest’ultima però non è una lezione di diritto, ma se mai una desolante lezione di storia. La storia politica e giudiziaria di questi anni, che ancora deve essere scritta.

(Il Mattino, 26 luglio 2017)

Cosentino, se la giustizia getta le chiavi

33770279-un-concetto-di-immagine-di-un-corridoio-misterioso-in-una-prigione-a-celle-di-un-carcere-notte-mostrNicola Cosentino è colpevole. È meglio, molto meglio che lo sia. Che le accuse che gli sono state mosse siano tutte fondate, tutte vere, tutte irrefutabili. Perché la sua custodia cautelare, che dura ininterrottamente da due anni, trova difficilmente spiegazione in principi di giustizia. E mettere qualche data aiuta forse a capirlo.

La prima richiesta di custodia cautelare, per l’ipotesi di reato più grave, il concorso esterno in associazione camorristica, risale al 2009: sette anni fa. In quella richiesta sono contestati fatti che risalgono a prima del 2004: dodici anni fa. La seconda richiesta è del 2011: cinque anni fa. La condotta contestata risale al 2007: nove anni fa.Nel 2013 si pronuncia la Cassazione sulla sussistenza delle condizioni che giustificano la custodia cautelare: Cosentino viene rimesso in libertà. Ma il 3 aprile di due anni fa arriva il terzo provvedimento, questa volta per fatti risalenti a quattordici (quattordici) anni fa. L’ultimo atto è più recente. Prima la Cassazione, a seguito di un ricorso della procura, rimette in piedi le misure cautelari già comminate; poi, lo scorso anno, arriva un’ulteriore provvedimento di custodia cautelare (e fanno quattro) per comportamenti corruttivi che Cosentino avrebbe tenuto nel carcere di Secondigliano. Da quel carcere Cosentino viene dunque trasferito a Terni. E siamo all’epilogo: a marzo la prima misura (quella relativa al concorso esterno) è stata convertita in arresti domiciliari, e così anche la seconda, che peraltro scadeva a metà di questo mese. Ma ne restano altre due e così Cosentino è ancora dentro, mentre i relativi processi sono lontani da qualunque conclusione.

Ora. Se Cosentino è colpevole, come tutti o quasi si augurano per dare una parvenza di giustificazione a questo calvario, allora la custodia cautelare sarà stata una sorta di gravoso acconto, una specie di versamento anticipato a parziale pagamento del debito con la giustizia. Si faranno due conti e si vedrà quanto ancora gli resterà da scontare. Ma se è innocente che si fa? In che maniera si mette riparo a una vicenda simile? In nessuna maniera. Non c’è risarcimento possibile per due anni e più passati in carcere senza colpa alcuna.

Proprio perché nel nostro Paese si finisce troppo facilmente in carcere in attesa di giudizio, Il Parlamento italiano ha meritoriamente approvato, lo scorso anno, una riforma della custodia cautelare che prova a dare un giro di vite, a ridurre la discrezionalità dei magistrati, a fissare insomma criteri più stringenti. In particolare, sta ora scritto che il pericolo per sventare il quale si ricorre alla carcerazione preventiva deve essere «concreto e attuale». Ma c’è la legge e poi c’è l’applicazione della legge. E basta avere una concezione molto estesa dell’attualità per ficcarci dentro ancora e ancora il caso di Nicola Cosentino, a cui pure si contestano fatti assai lontani nel tempo.

È più probabile però che in gioco non sia l’attualità del pericolo, ma il profilo personologico – come lo chiamano i giusperiti – e cioè, in definitiva,il fatto che si tratta per l’appunto di Cosentino Nicola, di cui tutti sanno (ma tutti chi?) di che lagrime grondi e di che sangue il suo potere. Il legislatore ha in realtà voluto rimediare, con la riforma, a quello che troppo spesso accade, che cioè le misure preventive vengano adottate quasi automaticamente, come se la gravità del titolo di reato per cui si procede le giustificasse comunque. Ma qui siamo oltre; qui la gravità sta evidentemente nel fatto stesso di essere Nicola Cosentino. È grave, insomma, che uno come Cosentino stia fuori, a piede libero: da qualche parte, in qualche ufficio, bisogna che qualcuno la pensi così. E che nutra simili pensieri con una certezza della sua colpevolezza tale, che non può certo preoccuparsi di attendere le risultanze processuali. Quelle seguiranno (se mai seguiranno).

Ho detto prima che tutti si augurano che l’influente uomo politico campano, il potente ex sottosegretario all’economia, il ras di Forza Italia, l’amico di Berlusconi sia colpevole, gravemente colpevole, e che bene gli faccia marcire in galera. Io però spero che sia innocente: spero fortemente che sia innocente. Non per lui, e non per simpatia o senso di umanità, ma perché se un giorno dovesse essere giudicato colpevole lo scandalo dell’abuso della carcerazione preventiva spiccherebbe di meno. Qualcuno potrebbe dire: avete visto? Abbiamo fatto bene! E invece no. In nessun caso s’è fatto bene. In nessun caso scontare la pena prima della condanna risponde a giustizia. Ma viene sempre più difficile spiegarlo, monta sempre più la tentazione di andare per le vie spicce, la voglia di sbattere qualcuno in carcere per poi vedere come fare per provarne la colpevolezza. E così si fa sempre maggiore fatica a sostenere il contrario. A dire: colpevoli o no, non si può star dentro per due anni filati senza uno straccio di sentenza. Colpevole o no, Cosentino non può sopportare una detenzione così lunga, in attesa di un processo.

Si fa fatica a dirlo, ma bisogna dirlo e ripeterlo. E per mandare qualche boccone di traverso a qualcuno, sperare pure che Cosentino sia innocente, e che il suo caso aiuti la magistratura e l’opinione pubblica a riflettere un po’ di più sull’uso e l’abuso della custodia cautelare.

(Il Mattino, 4 aprile 2016)

L’abuso del carcere e la riforma negata

prigione

Si esce dal carcere, ma non dalla condanna, dice amaramente Hugo nei «Miserabili», quando Jean Valjean sente per la prima volta «quelle strane parole: sei libero!» E forse ciò è vero anche quando si esce da un carcere in cui non si doveva entrare, come accade addirittura nel quaranta per cento circa dei casi, secondo i dati della Corte di Appello di Napoli. Quattro volte su dieci le ordinanze di custodia cautelare vanno incontro ad annullamento o a riforma da parte del Riesame. Il che significa che tutti quegli arresti non sarebbero dovuti scattare. Ora, non sono arresti che vengono dopo sentenze, emesse sulla base del convincimento che il giudice si è liberamente formato, ma di carcerazioni decise in base a presupposti tassativamente indicati dalla legge, che tuttavia non impediscono un numero così abnorme di errori. Non vi è nulla di fisiologico in tutto ciò. Si tratta invece di un fenomeno che può essere descritto solo in termini di abuso, e in nessun’altra maniera: in Italia – non solo a Napoli, ma a Napoli in una misura che salta agli occhi – si abusa della custodia cautelare. Lo dicono le cifre. Lo dice anche il numero abnorme di detenuti in attesa di giudizio, ma lo dice soprattutto il numero spropositato di ordinanze annullate o riformate.

Che il Parlamento voglia intervenire sulla materia è dunque cosa buona e giusta. E il Parlamento ci sta provando. Ma è altrettanto buono e giusto tenere i riflettori accesi sulla riforma, dal momento che il Parlamento ci sta provando ormai da più di due anni, e non è ancora detto che riesca ad arrivare sino in fondo, sino al licenziamento della legge. L’ultimo passo compiuto, l’approvazione da parte della Camera dei Deputati in terza lettura, è stato non a caso preceduto da un fuoco di sbarramento di dichiarazioni che la dice lunga sull’avversione da parte di larghi settori della magistratura inquirente nei confronti della riforma. L’argomento più gettonato per ostacolare la riforma è il seguente: se la riforma passa, quasi più nessuno finirà in carcere, salvo forse i recidivi. Non ci finiranno, in particolare, i colletti bianchi, i corrotti e i corruttori: i politici e gli amministratori, insomma, che vengono così agitati come il drappo rosso dinanzi al toro dell’opinione pubblica, in modo che sbuffando, scalciando e caricando sollevi abbastanza polvere perché si perdano di vista le ragioni della riforma. Le quali ragioni non appartengono alla stravaganza di qualche giurista in vena di cavilli, ma stanno, a monte, nella cultura delle garanzie scritta in Costituzione – la custodia cautelare non come espiazione anticipata della pena, ma come extrema ratio, dal momento che ne va del bene fondamentale della libertà personale – e, a valle, nei numeri che dicevamo prima, in quel quaranta per cento di riforma o annullamento delle ordinanze che dimostra drammaticamente come quelle garanzie siano ormai venute meno.

Ma si guardi più da vicino l’argomento gettonato. Con esso, non viene discusso se siano definiti in maniera rigorosa i casi in cui si può far ricorso alla custodia cautelare – l’inquinamento delle prove, la reiterazione del reato, il pericolo di fuga – né come sia da intendersi e quanto attuale sia il pericolo per il quale si ricorre alla carcerazione preventiva, né, infine, se il carcere sia la sola strada percorribile o non vi siano misure alternative a cui ricorrere. L’unica preoccupazione riguarda invece la possibilità di irrogare la misura cautelare: il risultato – che, si badi, non è il carcere per il condannato, ma la carcerazione preventiva per un colpevole solamente presunto –, non i modi e le forme in cui il risultato viene conseguito. Il che è veramente paradossale, dal momento che, quanto al risultato, i dati della Corte d’Appello di Napoli dimostrano al contrario che ci si arriva fin troppo spesso, e senza andare affatto per il sottile. Tant’è vero che il Riesame annulla o riforma.

Ora, diciamo la verità: questo problema ce lo portiamo dietro da fin troppo tempo. Tutta la seconda Repubblica ne è segnata: da quando i pm di Mani Pulite comparvero dinanzi alle telecamere, per protesta contro il decreto dell’allora ministro della giustizia Biondi che interveniva per limitare il carcere preventivo. Non se ne fece nulla: e come si poteva, dal momento che a pronunciarsi contro erano stati gli eroi civili per merito dei quali era stata scoperchiata Tangentopoli? Da quel decreto sono passati più di vent’anni, ed è ancora per correggere l’uso distorto e abnorme della custodia cautelare (e una certa cultura giustizialista che si fa sponda della pubblica opinione), che occorre una vera riforma. Qui non c’entra né la sicurezza dei cittadini né il margine di discrezionalità da lasciare a ogni singolo magistrato. Non c’entra la discrezionalità, perché il quaranta per cento dice che non di errori si tratta ma, se mai, di errori sistematici, e l’errore sistematico, a sua volta, significa una cosa sola: che non si è compresa, o non si è voluta comprendere, la regola che disciplina l’istituto. Definirla in maniera più stringente è dunque indispensabile, se almeno si tiene a quel quaranta per cento di sospettati detenuti indebitamente. E non c’entra neppure la sicurezza, che non è meglio tutelata da pene comminate prima delle sentenze, ma solo da pene certe inflitte in tempi certi. C’entra, invece, un’ossessione sicuritaria sin troppo spiccia, e soprattutto una facoltà intimidatoria che troppi ritengono ancora che i pm debbano poter esercitare, per poter meglio perseguire il crimine. Come se non avesse un costo, e un costo alto in termini di diritti di libertà, concedere questo pericoloso potere, e non provare piuttosto a smorzarlo e ricondurlo dentro l’alveo di una giustizia giusta, guarnita di garanzie e protetta dagli abusi.

Il Mattino,25 gennaio 2015

La condanna del carcere senza condanna

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Nicola Cosentino è in carcere. Siccome ognuno vede nella detenzione di Nicola Cosentino una conferma del proprio giudizio morale, o politico, nessuno fa il passo successivo e si chiede che razza di carcerazione sia, quella riservata all’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi. Tocca allora ricordarlo: si tratta di custodia cautelare. La custodia cautelare, secondo le leggi italiane, va inflitta quando sussistano pericoli di fuga, o di reiterazione del reato, o di inquinamento delle prove. A giudicare della sussistenza di questi presupposti sono naturalmente magistrati, altri da quelli dell’accusa. E bisogna attenersi al loro giudizio, e ai casi definiti che l’ordinamento mette a disposizione per gli eventuali ricorsi della difesa. Tuttavia non si può non notare che troppo spesso le condizioni richieste per l’adozione di provvedimenti restrittivi sono profilate non in relazione a condotte specifiche, ma solo «in abstracto». Per esempio: per via delle possibilità a disposizione di un potente uomo politico. E ciò anche se i fatti che lo riguardano, e in relazione ai quali si attende il pronunciamento del tribunale, risalgono a un bel po’ di anni fa. L’uomo politico continua infatti ad avere molti amici, alza spessissimo il telefono, conosce un sacco di cose. Può molto, insomma. Non è questo il caso di Nicola Cosentino? Non ne sappiamo tutti un bel po’? E così siamo daccapo a ciò che ognuno «ne sa», e al giudizio che l’opinione pubblica rende in generale sulla classe politica, sulle aree di collusione col malaffare, sulla pervasività delle infiltrazioni camorristiche, o anche solo sulla piaga delle pratiche clientelari: un giudizio che si salda benissimo – bisogna convenirne – con la carcerazione preventiva del politico chiacchierato.

Solo che nessun ordinamento può trasformare le chiacchiere in un requisito processuale. Nemmeno nel più chiacchierato dei casi. Non si tratta di trasformare Cosentino in carcere in una bandiera, in un capro espiatorio, nella pietra dello scandalo. Tuttavia, non ci si può non chiedere, a distanza di più di vent’anni dall’inchiesta Mani Pulite, se non si debba una buona volta affrontare seriamente il tema della riforma della giustizia e, in particolare, dell’uso della custodia cautelare. Il Parlamento ne sta ridiscutendo, per fissarne meglio i limiti, e il ministro Orlando ci lavora dal giorno del suo insediamento, e allora vale la pena ribadire almeno questo: in un paese civile, non vi può essere il minimo sospetto che la custodia cautelare venga usata strumentalmente, invece che per le esigenze imposte dal codice. Così come non può succedere, come invece spesso succede, che la custodia cautelare si configuri come un anticipo di pena, comminato però in assenza del giudicato. Tanto più che troppo spesso non si arriva a sentenza, oppure fioccano i proscioglimenti, a distanza di anni dall’avvio di procedimenti giudiziari che, nel frattempo, determinano comunque pesanti conseguenze: non solo sulla vita delle singole persone, ma anche sulla vita civile, politica, sociale del paese. In questi anni, per limitarci a queste nostre sventurate terre, inchieste dal forte clamore mediatico hanno riguardato il Comune di Napoli, la Regione Campania, alcuni ordini professionali, la classe imprenditoriale, settori della polizia investigativa, i partiti politici di centrodestra e quelli di centrosinistra. Orbene, qual è il bilancio di tutta questa inesausta attività giudiziaria, in termini di sentenze definitive? Molto povero, forse addirittura fallimentare, anche se non si può dire lo stesso del loro profondo impatto politico e sociale.

Non è un risultato di cui rallegrarsi, ovviamente. Ma qualche dubbio e qualche interrogativo lo pone, e quei dubbi e quegli interrogativi non possono essere scansati solo perché l’opera degli inquirenti è sempre difficile, sempre meritoria, e sempre – va da sé – sostenuta dall’opinione corrente.

Certo, si può ben ritenere che le condizioni di impunità, in cui viene condotta l’attività politica così come quella economica, specie nel Sud, sono tali per cui bisogna a volte necessariamente essere spicci, sennò in carcere non ci finisce mai nessuno e i furbi e i potenti la fanno sempre franca. Ma bisogna sapere che questo ragionamento, condotto con coerenza, sacrifica tutte le garanzie di una civiltà giuridica liberale. Non dico che suoni falso, o che non colga una situazione endemica della società meridionale. Dico però che comporta quel sacrificio. Ed è un sacrificio pesante. Sopportato il quale, peraltro, ci troviamo sempre allo stesso punto: con le stesse emergenze, la stessa illegalità diffusa, e una continua supplenza per via giudiziaria dei normali processi politici e sociali a cui invece dovrebbe rimanere affidato il governo della cosa pubblica, la formazione e il ricambio della classe dirigente, la lotta politica e la competizione economica. E si sa, purtroppo, quale considerazione si ha dei supplenti: si fa finta di ascoltarli, poi tutto torna come prima.

(Il Mattino, 19 aprile 2014)