Una domanda, un argomento

Domanda: è dal diritto alla libertà religiosa che consegue l’introduzione del principio di laicità dello Stato, o viceversa dall’introduzione del principio di laicità che scaturisce il diritto alla libertà religiosa? E cioè, se capisco: siccome lo Stato dice: io non faccio mia alcuna confessione, segue che ciascuno fa come vuole. Oppure ciascuno dice: a me tocca di professare quel che voglio dunque tu Stato devi essere laico?
(Sono disposto a comprendere le ragioni di mons. Betori su questo, ma non su tutto il resto).
P.S. Questo post vale come l’argomento richiesto da Malvino

8 risposte a “Una domanda, un argomento

  1. Mah, storicamente direi che la prima ipotesi trova quanlche fondamento: intendo dire che, per come si è sviluppata la storia politica e culturale d’Europa, in soldoni è dalla necessità di rivendicare la libertà religiosa (o forse anche solo la tolleranza) che sono nate le prime riflessioni sulla necessità che lo stato avesse un carattere laico (mi riferisco, per dire, a Bodin, Locke, quella gente lì). Poi, direi anche che la libertà religiosa appartiene a una sfera primaria (chiamiamola quella dei diritti fondamentali dell’individuo?) e non dipende certo da una gentile concessione dello stato. Provo a spiegarmi meglio: se vivessi in uno stato non laico che mi proibisse di professare la religione che vorrei professare, riterrei di avere il diritto di professarla ugualmente. Quindi, anche da un punto di vista logico, propenderei per la prima che hai detto.

  2. utente anonimo

    Betori (e, a questo punto, anche tu ed il commentatore) confonde fondamento della legge con fondamento del diritto in essa garantito.

    Il diritto di libertà religiosa è diritto fondamentale della persona riconosciuto dalla Costituzione: ed infatti il comma 1 dell’art. 1 della proposta di legge questo garantisce.

    Ma qual’è il presupposto di un intervento legislativo dello Stato volto ad apprestare siffatta garanzia? Che cos’è, insomma, che, dal punto di vista giuridico e, di più, sommamente politico, lo rende possibile?

    Il principio di laicità.

    Che, appunto, fa sì che lo Stato possa “garantire” (attenzione: non attribuire, e nemmeno riconoscere, ché un tale diritto preesiste ad esso ed è già riconosciuto nella Costituzione) questo diritto.

    In definitiva, senza il principio di laicità dello Stato, il diritto alla libertà religiosa non “potrebbe” essere garantito dallo Stato stesso.

    E la proposta di legge ha proprio questo compito.

  3. Betori confonde meno di quanto confonda tu, mi pare. Betori pone la questione filosofico-politico se il diritto alla libertà religiosa sia fondato su una legge statale, che non significa affatto negare che tocca a una legge dello Stato renderlo possibile (credo che qui tu intenda: effettivo). Altra cosa è tutto quel che consegue dalla specifica forma che l’esercizio di questo diritto assume nel nostro attuale regime concordatario: lì Betori s’allarga parecchio, ma il problema di principio che pone e che ho ripreso) sta più su.

  4. utente anonimo

    Betori: “… l’introduzione del principio di laicità addirittura quale fondamento della legge sulla libertà religiosa” (dal post di Malvino).

    Come si vede, dunque, Betori contesta l’aver fondato “la legge” (e non, come scrivi tu, il “diritto”) sulla libertà religiosa – quella specifica proposta di legge in discorso – sul principio di laicità.

    Ed infatti, Betori sa benissimo che la proposta di legge, sul punto in questione, è conforme alla sua idea: precisamente, il comma 1 dello stesso art. 1, definisce Il diritto di libertà religiosa come diritto fondamentale della persona. Il che è, appunto, anche ferma opinione della Chiesa.

    Betori, quindi, non avrebbe avuto alcun motivo per lamentare l’esistenza di un principio invece riconosciuto poche righe prima del comma criticato.

    Solo, lui voleva che anche la ratio politica dell’intervento legislativo, per come esemplificata nel comma incriminato fosse ricondotta al diritto di libertà religiosa, e non invece al principio di laicità.

    Poi, sul motivo per cui penso che, da un punto di vista giuridico-ordinamentale, una decisione legislativa come questa non possa non fondare su quel principio, rimando al commento n. 2 (che infatti è mio).

    Emilio

  5. C’è nel post il link all’intervento di Betori. Riporto il passo incriminato:
    “Si tratta, come è noto, di un principio [quello di laicità] di recente acquisizione giurisprudenziale fino ad oggi estraneo al lessico normativo, che non risulta espressamente sancito né a livello costituzionale né a livello di legislazione ordinaria. Singolare e forzata, pertanto, appare la sua introduzione nell’ordinamento mediante una legge dedicata alla libertà religiosa e la sua affermazione quale “fondamento” di una tale libertà, quando invece, secondo il chiaro insegnamento della Corte costituzionale, è il diritto di libertà religiosa, insieme ad altri fondamentali diritti riconosciuti segnatamente dagli artt. 2, 3, 7, 8 e 20 della Costituzione, che concorre a “strutturare” il principio di laicità (Corte cost. n. 203/1989)”.
    Come si vede, a torto o a ragione, Betori contesta che sia il principio di laicità a fondare, mediante una legge, la libertà religiosa. Che è precisamente l’oggetto che ho discusso nel mio post.

  6. utente anonimo

    Si, ma allora Betori è in contraddizione (oltreché interna) anche (in parte) con la lettera della (potenziale) disposizione: “La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato”.

    Senza contare, ripeto, che il comma 1 dell’art. 1 sancisce ciò di cui egli invece – secondo te – lamenterebbe la mancanza.

    E allora, perché presumere un Betori così maldestro e sciatto, per di più in un’occasione istituzionale così importante?

    Amenoché non abbia tentato di mischiare un pò le carte – il che però non è proprio volare alto.

  7. utente anonimo

    Sempre io, scusa.

    emilio

  8. spererei che le due cose siano distinte, autonome e non legate da relazione causale.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...